Il congedo papà obbligatorio non deve essere confuso con il congedo di paternità sostitutivo. Quando la madre non può usufruire del tradizionale congedo maternità (cinque mesi obbligatori), subentra il partner: spettano cioè al padre il diritto all’astensione dal lavoro e l’indennità economica.
Succede, indipendentemente dal fatto che la madre sia o non sia una lavoratrice, nei casi in cui: la mamma perde la vita o ha una grave infermità; la mamma non riconosce o abbandona il figlio; il figlio è dato in affidamento esclusivo al papà; la mamma, se il figlio viene adottato o preso in affidamento, rinuncia in tutto o in parte al congedo.
“Il congedo di paternità - ricorda l’Inps, attraverso il sito ufficiale - decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi previsti dalla normativa (decesso, grave infermità….) e coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto”.
C’è poi il congedo parentale, non obbligatorio. E’ quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori, sempre per accudire e crescere i figli. Può avere una durata massima di dieci mesi cumulabili tra mamma e papà (undici mesi in casi particolari) e va utilizzato (anche a ore e non solo a giorni interi) entro i primi dodici anni di vita del figlio.
Comporta una riduzione dello stipendio (si percepisce il 30 per cento della paga fino al compimento del sesto anno del figlio) o la totale esclusione della
retribuzione (dal sesto anno in poi, con eccezioni in presenza di gravi disabilità o di redditi bassissimi).

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